Nuovo ddl per la sicurezza di chi lavora in agricoltura

Il nuovo ddl per la sicurezza in agricoltura. Incentivi e sanzioni

Approvato dal Consiglio dei Ministri un pacchetto di misure che impatta direttamente sul settore primario. Dal 2026 revisione dei contributi agricoli legata all’andamento infortunistico. Per l’iscrizione alla Rete di Qualità necessario un triennio senza sanzioni in materia di sicurezza.
Il Consiglio dei Ministri ha varato, nella seduta del 28 ottobre 2025, un nuovo decreto-legge contenente misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’intervento normativo, presentato come un passo deciso per “un rafforzamento della cultura della sicurezza“, introduce una serie di novità con un impatto diretto e significativo sulla gestione delle imprese agricole, dalle micro-aziende alle realtà più strutturate.
Il testo, approvato su proposta della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri del Lavoro e della Protezione Civile, si fonda su un doppio pilastro: incentivare le imprese virtuose e potenziare l’apparato di vigilanza e sanzionatorio. Per il settore agricolo, le disposizioni più rilevanti toccano i contributi INAIL e i requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Revisione dei Contributi Agricoli e Rete di Qualità
Il cuore dell’intervento per il comparto primario risiede in una nuova connessione tra la performance in materia di sicurezza e i benefici economici.
Il decreto autorizza infatti l’INAIL, a partire dal 1° gennaio 2026, a procedere con una “revisione […] dei contributi in agricoltura“. Questa revisione sarà strettamente legata all’andamento infortunistico aziendale. L’obiettivo dichiarato, come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, è “premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza“, rafforzando il meccanismo di oscillazione in bonus delle aliquote. Tuttavia, il provvedimento introduce contestualmente anche “specifiche cause di esclusione dal bonus“, segnalando una linea più rigorosa: le non conformità o gli incidenti gravi potrebbero compromettere l’accesso ai benefici contributivi, anche a fronte di un andamento generale altrimenti positivo.
In secondo luogo, e forse con un impatto ancora più immediato, il decreto inasprisce i criteri per l’adesione alla “Rete del lavoro agricolo di qualità”. Questo strumento, nato per contrastare il caporalato e promuovere la legalità, diventa ora un sigillo di eccellenza anche in materia di sicurezza tecnica. Il testo normativo stabilisce che, per aderire alla Rete, le imprese dovranno “dimostrare l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni“.
Si tratta di un requisito stringente: non solo l’assenza di condanne penali (relative a infortuni gravi o violazioni della normativa), ma anche di sanzioni amministrative, come quelle tipicamente comminate dagli organi di vigilanza (ASL/SPRESAL) per non conformità documentali (es. DVR) o tecniche (es. macchinari non a norma, carenze nei luoghi di lavoro).
A queste imprese “virtuose”, capaci di mantenere un profilo di conformità impeccabile per un triennio, il decreto riserva però un vantaggio tangibile: “una quota delle risorse programmate dell’INAIL“. Si delinea così un sistema che lega la regolarità in materia di sicurezza all’accesso a fondi e incentivi specifici.

Formazione: Obblighi Estesi alle Piccole Imprese
Il decreto interviene in modo incisivo anche su un fronte particolarmente sensibile per il tessuto agricolo italiano, caratterizzato da piccole e micro-imprese. Viene infatti esteso l’obbligo di aggiornamento periodico per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche alle imprese che occupano meno di 15 dipendenti.
Questa modifica abolisce una differenziazione dimensionale, imponendo un percorso di formazione continua per gli RLS in tutte le realtà aziendali. Per le aziende agricole di piccole dimensioni, ciò comporterà la necessità di pianificare e sostenere i costi per aggiornamenti regolari, formalizzando ulteriormente la gestione della prevenzione.

Vigilanza e Gestione del Rischio
L’impianto del decreto prevede inoltre un rafforzamento generale dell’apparato ispettivo, attraverso il potenziamento degli organici dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Sebbene il testo menzioni un focus specifico sui subappalti (spesso critici in agricoltura per la raccolta e la logistica) e sull’edilizia, l’aumento delle risorse ispettive si tradurrà prevedibilmente in una maggiore pressione di controllo su tutti i settori.
Di particolare interesse per l’agricoltura, dove l’uso di macchinari complessi e sostanze chimiche è quotidiano, è l’introduzione di una nuova fattispecie di visita medica. Il decreto prevede, per le attività ad alto rischio, la possibilità di sottoporre il lavoratore a controlli sanitari specifici “qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche“.
Infine, il decreto promuove un approccio proattivo alla prevenzione nelle aziende con più di 15 dipendenti, incentivando l’adozione di sistemi di tracciamento dei “mancati infortuni” (c.d. *near miss*), e stabilisce un vincolo di destinazione per le sanzioni: le somme incassate dalle ASL dovranno essere reimpiegate esclusivamente per rafforzare i servizi di prevenzione (SPRESAL) e per attività di formazione.
Il nuovo decreto segna dunque un cambio di passo per il settore, legando i benefici economici al rispetto rigoroso delle norme sulla sicurezza. L’inasprimento dei criteri per la Rete di Qualità e la revisione dei contributi INAIL chiedono alle imprese agricole una gestione più proattiva e documentata della prevenzione. Con l’estensione degli obblighi formativi per gli RLS anche alle piccole imprese, il Governo mira inoltre a diffondere la cultura della sicurezza in modo più capillare. Resta ora da attendere l’attuazione pratica di queste misure per valutarne la reale efficacia nella riduzione degli infortuni in uno dei comparti storicamente più a rischio.

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